Il decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 124 del 28 maggio 2008, ha escluso dall'Imposta Comunale sugli Immobili (Ici) l'abitazione principale, già dalla prima rata di giugno; pertanto, il contribuente che possiede la sola abitazione principale non è più soggetto all'Ici e non deve effettuare alcun versamento.
Chi avesse già effettuato il versamento per l'annualità 2008 può richiedere il rimborso, presentando domanda, entro cinque anni dal pagamento.
Essendo stata esclusa dall'imposta l'abitazione principale, non sono più applicabili le riduzioni o maggiori detrazioni previste dalla deliberazione comunale, e quindi i modelli di richiesta non devono più essere trasmessi all’ufficio ICI.
L'esclusione dall'imposta riguarda anche la pertinenza che va verificata in base a quanto stabilito dal regolamento comunale: “.. si considerano parte integrante dell’abitazione le sue pertinenze, con un massimo di due unita’ immobiliari, anche se distintamente iscritte in catasto.. si intende per pertinenza l’unità immobiliare di categoria C/2, C/6 o C/7, sita nello stesso edificio o nel complesso immobiliare in cui è sita l’abitazione principale..”.
L'esclusione è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale (es. se l'immobile, posseduto per 12 mesi nel corso dell'anno, è adibito ad abitazione principale solo dal 1° aprile, l'imposta è dovuta con aliquota ordinaria per i primi tre mesi).
L' esclusione si estende di diritto anche:
· alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
· agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;
· alle abitazioni di soggetti che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risultano assegnatari della casa coniugale, a condizione che non siano titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.
L’esclusione si estende anche alle unità immobiliari assimilate dal comune con regolamento vigente alla data del 29.05.2008.
L'esclusione non riguarda le abitazioni di categoria catastale A1 (Abitazioni di tipo signorile), A8 (Abitazioni in ville) e A9 (Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici), che continuano quindi ad essere soggette all'Ici anche se adibite ad abitazione principale.
Il decreto legge è già in vigore, pertanto entro il 16 giugno 2008, termine di versamento dell'acconto, occorre provvedere al pagamento dell'imposta per i soli immobili che ne sono soggetti (altre pertinenze oltre alla prima, fabbricati diversi dall'abitazione principale, aree edificabili, etc).
Gli stampati informativi che vengono recapitati in questi giorni insieme ai bollettini di pagamento, nonché i manifesti affissi e le informazioni pubblicate sul sito, sono stati predisposti e spediti prima di conoscere il contenuto del decreto legge. E' quindi evidente che le informazioni in essi contenute riguardanti l'imposta dovuta per l'abitazione principale, comprese le maggiori detrazioni, devono essere aggiornate con le nuove disposizioni contenute nel decreto legge.
Ogni altra informazione contenuta negli stampati informativi inviati al domicilio dei contribuenti resta valida.
IMPORTANTE - NUOVO CCP PER PAGARE L'I.C.I.